“Le piccole precauzioni conservano le grandi virtù.” JJ Rousseau ​

4 09 2017 | Ambiente, Arte, Restauro, Tutela del Paesaggio

Vorrei tornare sulla questione della legge sull’edilizia, promossa dalla Regione Sardegna e impugnata dal Mibact in Consiglio dei Ministri, con alcune brevi annotazioni. Ringraziando davvero tutti coloro che stanno discutendo nel merito. Perché non solo in senso generale la discussione è il sale della democrazia, ma soprattutto perché su questioni così complesse, anche innovative, e multisettoriali come la tutela del Paesaggio essa è un valido aiuto per tutti a trovare più rapidamente e meglio il bandolo della matassa.

 

1)      Perché il Governo ha impugnato in Consiglio dei Ministri la legge regionale  n. 11/2017?

Perché la nuova normativa non è del tutto analoga a quella introdotta dalla precedente legge 26 ottobre 2016, n. 26  che il Governo non ha, a suo tempo, impugnato. Al contrario. Proprio dalla comparazione delle due leggi, sostanzialmente diverse in quanto a contenuti, è possibile trarre le motivazioni dell’impugnativa.

La legge 26/2016, integrando la legge regionale 12/1994, prevedeva espressamente che:

Ai fini della valutazione degli aspetti paesaggistici la Regione e il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo (Mibact) effettuano le analisi e le verifiche di competenza in occasione dell’elaborazione congiunta del Piano paesaggistico regionale o, in fase anticipata, attraverso singoli accordi di copianificazione adottati ai sensi degli articoli 11 e 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241

Come si vede, la legge lasciava salva e impregiudicata la facoltà del Ministero di valutare se le condizioni (territoriali, paesaggistiche, ubicazionali, di dimensione, ecc.) fossero tali da consentire di  aderire agli accordi di copianificazione anticipata e, in tal caso, di esprimere il proprio parere liberamente, senza cioè limiti o condizionamenti, in ordine all’esigenza di mantenere il gravame e, con esso, il vincolo paesaggistico.

Con la nuova legge regionale 11/2017, lo scenario è mutato radicalmente.

Non sfuggirà all’attento interlocutore che l’iter per pervenire alla permuta ed alienazione di terreni civici (art. 37), al trasferimento dei diritti di uso civico su altri terreni comunali (art. 38), nonché alla sdemanializzazione e trasferimento dei diritti di uso civico (art. 39) è integralmente predeterminato in quanto ad attivazione, termini, merito e persino obblighi sostitutivi, con la conseguenza di trasformare le valutazioni tecnico-discrezionali, che dovrebbero presiedere all’accertamento delle esigenze di tutela paesaggistica, in atti a contenuto vincolato, dall’esito dunque scontato.

Lo stesso cultore della materia noterà infatti  che – diversamente da quanto prefigurato dalla precedente legge – i procedimenti volti alla “sclassificazione” dei terreni gravati da uso civico sono attivati con delibere dei consigli comunali e, entro 90 giorni, Regione e Ministero sono tenuti a sottoscrivere l’accordo che riconosce l’assenza di valori paesaggistici determinati dall’uso civico; con l’inutile decorso del termine, si attribuisce paradossalmente al Ministero l’onere di provvedere ​in via sostitutiva ai sensi all’articolo 156, comma 1, del decreto legislativo n. 42 del 2004.

2)      Quali conseguenze avrebbe la nuova – e, abbiamo visto, diversa – normativa?

L’impianto normativo è tale da privare il MiBACT  del potere di valutare se sussistano le condizioni per procedere alle verifiche previste dalla legge regionale  che – in quanto ancorate alla volontà e al territorio di singoli enti locali – si preannunciano atomistiche e scoordinate e, dunque, certamente avulse dallo stesso spirito che presiede alla pianificazione paesaggistica.

Le valutazioni di merito, assegnate al Ministero dalla legge regionale, sono anch’esse “bloccate”: in sede di accordo, ci si deve limitare a riconoscere l’assenza di valori paesaggistici determinati dall’uso civico – ovvero l’impossibilità di esercitare il pascolo e il legnatico (cfr. artt. 37, 38, 39) – condizione che, per il Legislatore Regionale si concretizzerebbe allorquando i terreniabbiano irreversibilmente perso la conformazione fisica o la destinazione funzionale di terreni agrari, ovvero boschivi o pascolativi per oggettiva trasformazione e non anche, come affermato dalla Corte Costituzionale (cfr. per tutte, sentenza n. 103/2017), a valutare l’attitudine dei terreni gravati da uso civico alla realizzazione di interessi generali, ulteriori e diversi rispetto a quelli che avevano favorito la conservazione integra e incontaminata di questi patrimoni collettivi, fra cui – non può esservi dubbio, il recupero dei siti compromessi.

In coerenza con le indicazioni della Corte Costituzionale e della giurisprudenza amministrativa, si ritiene che l’interesse alla conservazione degli usi civici e del relativo vincolo paesaggistico si concretizzi in tutte le circostanze in cui, indipendentemente dall’uso agrario dei terreni, siano ravvisabili esigenze di tutela del patrimonio collettivo, anche e soprattutto allorquando – per pregressi usi impropri e sine titulo – ne sia stata compromessa la qualità e si rendano indispensabili interventi di riqualificazione.

3)      Ambiente contro sviluppo?

In ordine infine alla vexata quaestio dell’ampliamento della discarica di fanghi rossi di Portovesme, è proprio la presenza degli usi civici su gran parte dell’area destinata all’ampliamento della discarica ad aver impedito, fino ad oggi, la favorevole conclusione della Valutazione di Impatto Ambientale attivata presso il competente Servizio delle Valutazioni Ambientali regionale. A dirlo non sono gli Uffici ministeriali, ma è proprio il responsabile del Servizio regionale che, ancora con nota n. 11831 del 7 giugno u.s., comunicava a vari Assessorati e Organi regionali che “la presenza del vincolo “zone gravate da usi civici’ (emersa nel corso della conferenza di servizi svoltasi in data 29-30.12.2015), bene paesaggistico ai sensi del D.lgs. 4212004, s.m.i. e delle N.T.A. del P.P.R., su una porzione delle aree occupate dal bacino fanghi rossi esistente e di quelle in cui è contemplato un ampliamento plano-altimetrico del bacino medesimo, rappresenta un fattore ostativo alla realizzazione dell’intervento, in virtù di quanto previsto sia dal vigente P.P.R., che dal Piano regionale di gestione dei rifiuti speciali (approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 50/17 del 21.12.2012) sull’ubicazione degli impianti di smaltimento.” e chiedeva ai fini dell’eventuale proseguo e conclusione dell’istruttoria di V.l.A., di comunicare “se sussistono atti/provvedimenti intrapresi o da intraprendersi che possano consentire di superare il fattore ostativo sopra evidenziato, indicando anche una stima dei tempi necessari al completamento dell’iter istruttorio/amministrativo”.

Non sembra che, in proposito, si debba aggiungere altro, se non ribadire che l’oggettiva impossibilità di restituire l’area di Portoscuso alle pratiche tradizionali – pascolo e legnatico – dell’uso civico non dovrebbe consentire di abdicare ai più elementari obblighi di tutela, da conseguire con destinazioni che siano comunque tali da restituire all’importante comprensorio costiero una nuova, anche diversa, qualità paesaggistica e sopratutto ambientale. Ma di questo, e solo di questo, credo si debba continuare a discutere, non escludendo nessuna soluzione. E certamente non sottovalutando il dramma di una Regione che spesso troppo spesso deve scegliere tra l’obiettivo di salvaguardare la  sua identità e il lavoro: mai come in Sardegna è quindi auspicabile per non dire imperativa la scelta di uno sviluppo sostenibile.

Gli Uffici centrali e periferici del Ministero, l’Avvocatura dello Stato di Cagliari, l’Ufficio Legislativo di diretta collaborazione con il Ministro, il Ministro stesso, il Dipartimento per gli Affari Regionali e le Autonomie ed il Consiglio dei Ministri hanno ritenuto che – per le ragioni sinteticamente esposte – fosse necessario impugnare, in via principale, il Capo V della Legge regionale 11/2017. Si sbagliavano? Possibile. Ma continuo a ritenere che sussistevano tutte le motivazioni perché la legge regionale fosse sottoposta al vaglio della Corte Costituzionale.

Occorre dunque continuare questa discussione, nel modo più produttivo e fruttuoso possibile. Solo così si riusciranno ad affrontare, per scioglierli, i nodi ancora irrisolti. Perché un’impugnativa non è mai la soluzione, essendo un atto ostativo. Caso mai è un grido d’allarme. Che deve essere raccolto da tutti per il bene della Sardegna e dell’identità italiana, a cui storicamente questa spettacolare isola grandemente contribuisce.